1. Nelle riviste edite da associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato inserire messaggi pubblicitari di prodotti non compresi tra i mezzi di caccia espressamente consentiti ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge n. 157 del 1992.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a qualsiasi stampa contenente messaggi pubblicitari rivolti anche non in via esclusiva ai cacciatori.
3. Della violazione al divieto di cui ai commi 1 e 2, oltre al committente e all'operatore pubblicitario, è responsabile, ai sensi dell'articolo 57 del codice penale, anche il direttore responsabile quando la stessa è commessa mediante pubblicazione del messaggio pubblicitario sulla stampa periodica.