Art. 2.
(Divieto di inserzione di messaggi pubblicitari di mezzi di caccia non consentiti).

      1. Nelle riviste edite da associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato inserire messaggi pubblicitari di prodotti non compresi tra i mezzi di caccia espressamente consentiti ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge n. 157 del 1992.
      2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a qualsiasi stampa contenente messaggi pubblicitari rivolti anche non in via esclusiva ai cacciatori.
      3. Della violazione al divieto di cui ai commi 1 e 2, oltre al committente e all'operatore pubblicitario, è responsabile, ai sensi dell'articolo 57 del codice penale, anche il direttore responsabile quando la stessa è commessa mediante pubblicazione del messaggio pubblicitario sulla stampa periodica.

 

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